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DENUNCE DECESSI

  Si comunica che, a partire dal 26 agosto 2023, esclusivamente per i decessi avvenuti a Vobbia il numero da …

Servizio Ecovan di AMIU

Riparte a partire dal mese di #Maggio, per il #PeriodoEstivo nel territorio del Comune di Vobbia, il #ServizioEcovan+ che integra …

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

  E’ possibile consultare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – approvato ai sensi dell’art. 6 del DL …

Responsabile della Protezione Dati (DPO)

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 con decreto n. 2 del 04.01.2022, è stato nominato il Responsabile della …

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE GRATUITI

A partire dal 15 novembre 2021, tutti i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, …

NUOVO ORARIO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Dal 18 ottobre 2021 lo sportello dell’Ufficio Tributi osserverà il seguente orario: venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; PREVIO …

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Calcolo IMU 2023 (clicca sull'immagine per aprire)

Imposta Comunale Immobili (ICI)

La sigla “I.C.I.” sta per “Imposta Comunale sugli Immobili”.

Devono pagare l’I.C.I.:
– i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli (si ricorda che diritto reale di abitazione è anche quello spettante al coniuge superstite che utilizza l’abitazione coniugale ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile, ed al coniuge separato convenzionalmetne o per sentenza);
– il locatario nei contratti di leasing;
– il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Aliquote
Le aliquote I.C.I. vengono approvate annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Esenzioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 126, le abitazioni principali sono esenti dal pagamento dell’imposta ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

L’articolo 5 del Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili prevede che le abitazioni cedute a titolo gratuito ai parenti fino al terzo grado ivi residenti, possono fruire dell’esenzione dell’abitaizone principale. I soggetti interessati possono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell’esenzione prima casa, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 3, 5, 21, 38, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi della risoluzione n. 1/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04.03.2009 l’esenzione per l’abitazione principale non può essere riconosciuta alle abitazioni concesse in comodato gratuito al coniuge ed agli affini.
Può essere applicata l’esenzione della prima casa all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato.
L’articolo 5 bis del Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili stabilisce che alle pertinenze così come definite nell’articolo 817 del codice civile è applicato lo stesso trattamento dell’abitazione principale. Pertanto le pertinenze riferite all’abitazione principale sono da considerarsi esenti dall’imposta. I soggetti interessati possono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per l’esenzione dell’imposta, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 3, 5, 21, 38, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000.

Denunce di variazione

Chi deve presentare la dichiarazione
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’I.C.I. dovuta.

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini I.C.I. deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’articolo 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabiloito la soppressione dell’obbligo di presentaizone della dichiarazione I.C.I., di cui all’art. 10, comma 4, del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del diretto dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni allegate al modello approvato con decreto del 12.05.2009.

Tale dichiarazione deve essere consegnata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune od inviata tramite il servizio postale mediante raccomandata semplice indirizzata a:
Comune di Vobbia
Ufficio Tributi
Località Vobbia, 29
16010 Vobbia

Pagamento dell’I.C.I.
Il versamento dell’I.C.I. deve essere effettuato in due rate:
– Acconto: pari al 50% dell’imposta dovuta, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente, entro il 16 giugno;
– Saldo: pari all’imposta dovuta per l’anno di imposizione detratto quanto già pagato con l’acconto, entro il 16 dicembre.
È consentito il pagamento dell’imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nell’anno in corso.
Può essere effettuato un unico versamento a nome di un contitolare per conto di tutti gli altri.

I residenti all’estero (AIRE) possono versare il totale dell’imposta entro il 16 dicembre, aumentando l’importo dovuto in acconto del 3%. (Se la casa non risulta locata usufruiscono dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale).

Il pagamento dell’I.C.I. deve essere effettuato mediante il versamento sul conto corrente postale n. 26762161 intestato a: Comune Vobbia – ICI – Serv. Tesoreria c/o CARIGE SPA – Agenzia di 16012 Busalla.
Il pagamentodeve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

A partire dal 1° maggio 2007 il pagamento dell’I.C.I. può essere effettuato utilizzando il modello F24.

Informazioni
Il personale dell’Ufficio Tributi è a disposizone dei cittadini negli orari di apertura al pubblico:
– Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
– ovvero in altro orario previo appuntamento telefonico (tel. 010939386).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Contesto normativo del ravverdimento operoso
La possibilità di sanare una violazione commessa, avvalendosi del c.d. “ravvedimento operoso” è prevista dall’art. 13 del D.L.gs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale norma di legge dispone che “in caso di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
– ad un dodicesimo del minimo (vale a dire 2,50%, dato che l’art. 13 del D.L.gs. n. 472/1997 stabilisce, per tutti i tributi, che in caso di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, è punito con una sanzione del 30%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 gorni dalla data della sua commissione;
– ad un decimo del minimo (vale a dire 3%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori per ogni giorno di ritardo, calcolati al tasso legale.
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 ha chiarito l’applicaizone di questo istituto affermando che “il soggetto che ha omesso, per intero o parzialmente, di versare un’imposta alla prescritta scadenza (nel caso dell’I.C.I. entro il 16 giugno per l’acconto ed il 16 dicembre per il saldo) può rimediare all’inadempimento entro 30 giorni dalla commessa violazione beneficiando della riduzione ad 1/12 della sanzione; se il ravvedimento avviene entro il più ampio margine di un anno dalla commessa violazione si usufruisce della riduzione della sanzione ad 1/10 (valori così modificati dal D.L. n. 185/2008).
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 184/E del 13.07.1998 chiarisce anche come materialmente può essere perfezionato il ravvedimento operoso:
“Il pagamento va effettuato tramite lo stesso bollettino che serve per versare l’I.C.I. in autotassazione.
Nel caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza: nelle caselle dedicate alle voci “terreni agricoli, “aree fabbricabili”, “abitazione principale, “altri fabbricati”, devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi.
La somma che si va a versare deve invece comprendere, oltre all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Deve infine essere barrata l’apposita casella “Ravvedimento operoso” posizionata in fondo al bollettino”.

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 del Ministero delle Finanze;
Risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 del MInistero delle Finanze.

Per approfondire (su altri siti)

Note:
deve essere pagata per gli immobili la cui proprietà è stata trasferita; per quelli sui quali è stato costituito, trasferito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, (è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ed al coniuge separato sulla casa adibita a residenza familiare); per gli immobili sui quali è stato costituito, trasferito (o estinto) un diritto di locazione finanziaria o una concessione su area demaniale; per gli immobili che sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale; per gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto all’esclusione o all’esenzione I.C.I. o il diritto alla riduzione del 50% dell’imposta; per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un’area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato); per i fabbricati la cui rendita catastale deve essere variata a seguito di modifiche strutturali; per le costruzioni che hanno perso le caratteristiche della ruralità. 

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